Cass. pen. n. 9425 del 22 luglio 1999

Testo massima n. 1


Per la configurabilità del reato di millantato credito è sufficiente che l'agente ostenti una possibilità di influire sul pubblico ufficiale o impiegato in via mediata, senza che occorra l'indicazione nominativa del funzionario o dell'impiegato che debbono essere comprati o remunerati, poiché l'interesse primario tutelato dalla norma di cui all'art. 346 c.p. è il prestigio della P.A. che è offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità o correttezza cui la P.A. deve ispirarsi ex lege.