Cass. pen. n. 34440 del 13 ottobre 2006
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di millantato credito, è sufficiente il conseguimento da parte del millantatore della promessa di denaro o di altra utilità per la propria attività di intermediario, mentre è irrilevante che tale corrispettivo non sia stato più richiesto e versato (Fattispecie nella quale è stata esclusa la configurabilità della desistenza attiva in relazione alla condotta di un commercialista che aveva ottenuto da alcuni clienti la promessa di una somma di danaro — di seguito non più sollecitata nè versata — a titolo di indebito compenso per l'accoglimento di una pratica di finanziamento pubblico, della quale aveva garantito il buon esito grazie alla conoscenza di un funzionario regionale).