Cass. pen. n. 22248 del 23 giugno 2006
Testo massima n. 1
In tema di millantato credito, integra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p. la condotta di colui che riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato ovvero di doverlo remunerare; detta ipotesi, rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 346, comma primo — in cui il raggiro consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole — non configura una circostanza aggravante ma una figura autonoma di reato, in quanto il pubblico ufficiale è prospettato dall'agente come persona corrotta o corruttibile.