Cass. pen. n. 11317 del 30 agosto 1989

Testo massima n. 1


Il delitto di cui all'art. 346 c.p. è configurabile anche quando il credito vantato presso il pubblico ufficiale o impiegato sia effettivamente sussistente, ma venga artificiosamente magnificato e amplificato dall'agente in modo da far credere al soggetto passivo di essere in grado di influire sulle determinazioni di un pubblico funzionario e correlativamente di poterlo favorire nel conseguimento di preferenze e di vantaggi illeciti in cambio di un prezzo per la propria mediazione.

Testo massima n. 2


Il delitto di millantato credito sussiste anche quando il soggetto attivo ostenti la possibilità di influire mediatamente sul pubblico ufficiale o impiegato servendosi dell'opera di persona interposta.