14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 27997 del 8 luglio 2009
Posted at 20:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità [ art. 340 c.p. ] la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un’area – disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica – impedendovi l’accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l’intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell’interruzione e l’entità del turbamento siano da considerare irrilevanti.
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