14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1555 del 20 gennaio 2011
Posted at 20:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il delitto di interruzione di pubblico servizio la condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo essersi introdotto nella sede di un ente pubblico territoriale, impedisca di fatto per un apprezzabile periodo di tempo l’espletamento del servizio di portineria e compia altresì atti vandalici tali da provocare l’attivazione dell’allarme antincendio.
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