14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39219 del 23 settembre 2013
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in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che, coinvolgendo solo un settore dell’attività svolta, determini un’alterazione temporanea della regolarità dell’ufficio o del servizio, purché oggettivamente apprezzabile. [ Fattispecie relativa al mancato rispetto, in due distinte occasioni in cui vi era urgente necessità di esami ematici, dei turni di pronta reperibilità ospedaliera da parte di un tecnico di laboratorio biomedico ].
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