Cass. pen. n. 6556 del 4 giugno 1998
Testo massima n. 1
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità dell'attività. (Nella specie, gli autori, parcheggiando autocarri ed autoveicoli davanti ad una recinzione abusiva, avevano cagionato un'interruzione dell'attività di demolizione ordinata dal sindaco, ad opera della polizia municipale).