14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6556 del 4 giugno 1998
Testo massima n. 1
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità [ art. 340 c.p. ] è configurabile anche se l’interruzione o il turbamento della regolarità dell’ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità dell’attività. [ Nella specie, gli autori, parcheggiando autocarri ed autoveicoli davanti ad una recinzione abusiva, avevano cagionato un’interruzione dell’attività di demolizione ordinata dal sindaco, ad opera della polizia municipale ].
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