14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3300 del 12 marzo 1999
Testo massima n. 1
In tema di interruzione del pubblico servizio, la regolarità del servizio è turbata anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell’attività ad esso inerente. Ne consegue che il reato ex art. 340 c.p. è configurabile anche quando i fatti di interruzione o turbativa incidono in qualsiasi modo su mezzi e misure organizzative apprestati per il funzionamento dell’ufficio o del servizio pubblico, non occorrendo che tali fatti concernano e si riflettano sul sistema organizzativo predetto ovvero sull’attività operativa dell’ufficio o servizio pubblico, intesi nel loro complesso.
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