Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22422 del 14 giugno 2005

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22422 del 14 giugno 2005

Testo massima n. 1

Il reato previsto dall’art. 340 c.p. tutela non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche l’ordinato e regolare svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio. [ Nella specie è stata confermata la sentenza dei giudici di merito che avevano considerato interruzione di pubblico servizio la condotta di un collaboratore amministrativo del Ministero degli interni che, nel luogo di lavoro, aveva agganciato alla scrivania, con una catena chiusa con lucchetto, un cartello stradale con segnale di pericolo ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze