14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 29023 del 17 luglio 2001
Testo massima n. 1
In tema di oltraggio, l’abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall’articolo 18 L. 25 giugno 1999, n. 205, integra un’ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall’articolo 2, secondo comma, c.p., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell’articolo 673 c.p.p., dal giudice dell’esecuzione, al quale non è consentito modificare l’originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo [ articoli 594 e 61 n. 10 c.p. ] la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata.
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