14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 43466 del 3 dicembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di oltraggio, la circostanza che all’abrogazione del delitto non abbia fatto seguito l’introduzione di nuove o diverse figure di reato, non esclude la possibilità che la condotta già tipica del delitto abrogato possa integrare altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita dalla legge penale. Ne consegue che deve ritenersi sussistente il reato di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale [ o di incaricato di pubblico servizio ] ogniqualvolta il giudice di merito abbia verificato la coincidenza delle condotte previste dai due reati, ritenendo che l’offesa al prestigio del pubblico ufficiale sia esattamente corrispondente — in fatto — all’offesa al decoro, prevista per il vigente reato di ingiuria.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]