14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2324 del 10 marzo 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il compossessore o condetentore di una cosa che ne curi la custodia anche nell’interesse degli altri può acquistarne il possesso o la detenzione esclusiva solo dal momento in cui, con atto inequivoco, abbia iniziato a possederla o a detenerla solo nel proprio interesse.
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