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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7516 del 2 luglio 1994

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7516 del 2 luglio 1994

Testo massima n. 1

La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento nell’ambito di procedura per il recupero delle spese giudiziarie promosso dall’autorità amministrativa, integra l’ipotesi di reato previsto dall’art. 334 c.p. [ sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel caso di procedimento penale o dall’autorità amministrativa ] e non quella prevista dal successivo art. 388 c.p. [ mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ] e pertanto è perseguibile d’ufficio.

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