14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8120 del 14 giugno 2000
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in Massimario
Testo massima n. 1
Affinché possa ritenersi un possesso ad
usucapionem
da parte di un coproprietario-copossessore occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l’
animus escludendi a carico degli altri comunisti. D’altra parte il possesso, acquisito animo et corpore, ben può conservarsi «solo animo», quando non consti l’
animus dereliquendi e la cosa sia restata nella virtuale disponibilità del copossessore.
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