14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1479 del 18 febbraio 1997
Testo massima n. 1
In base al terzo comma dell’art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest’ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell’azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievi eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale. Tale disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato.
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