14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4169 del 21 marzo 1990
Testo massima n. 1
L’obbligo di restituzione, di cui al primo comma dell’art. 185, c.p., comporta a carico dell’autore del reato non solo l’obbligo della riconsegna delle cose sottratte, ma anche quello della restitutio in integrum, ossia il ripristino della situazione preesistente al reato. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato ex art. 392 c.p., condannato anche alla remissione in pristino della conduttura, di cui aveva tagliato il tubo, che immetteva acqua potabile in un immobile di proprietà della parte civile, aveva sostenuto che tale provvedimento, per essere di natura possessoria e non risarcitoria, non rientrava nella competenza del giudice penale ].
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