14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4206 del 6 maggio 1987
Testo massima n. 1
Anche al fine dell’usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all’esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, specie a fronte di atti del proprietario, che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale [ come la presentazione di denuncia di successione, la partecipazione a divisione ereditaria, il promuovimento nei confronti di un terzo di giudizio di affrancazione ], il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l’altrui diritto [ e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato ].
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