14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24290 del 4 giugno 2003
Testo massima n. 1
Ai fini del riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell’art. 54 c.p., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l’integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l’esigenza di un alloggio. Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l’inclusione dei diritti inviolabili, impone una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate. [ Nella specie è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile l’esimente in relazione all’occupazione arbitraria di un alloggio di proprietà dello IACP, in quanto l’imputata, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si era trovata con la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così grave ed eccezionale che l’amministrazione comunale del luogo aveva poi requisito l’appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare della donna ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]