14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26159 del 8 luglio 2010
Testo massima n. 1
Ai fini dell’integrazione dell’esimente dello stato di necessità [ art. 54 c.p. ] è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell’autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all’uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto; inoltre, si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile ed al riguardo l’operatività della scriminante non può “scattare” sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. [ Nella specie è stata esclusa l’esimente di cui all’art. 54 c.p. – nei confronti dell’imputato del reato di cui all’art. 605 c.p., il quale aveva rapito, prelevandola a forza dalla sua abitazione con corde e manette per trasportarla in un diverso domicilio, ove permaneva per quattro giorni, una ragazza al fine di sottrarla alla dipendenza dalla cocaina – in ragione dell’artt. 32 e 13, comma quarto, Cost. – che vietano rispettivamente i trattamenti sanitari obbligatori e le violenze fisiche o morali sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ].
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