Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27196 del 14 luglio 2010

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27196 del 14 luglio 2010

Testo massima n. 1

Il dolo del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. n. 646 del 1982 [ omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei sottoposti a misura di prevenzione ] implica la consapevolezza dell’imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va desunto da indici sintomatici, legati [ a ] alle vicende di acquisizione del bene di volta in volta in questione [ nella specie, si trattava di beni fittiziamente intestati alla moglie, separata legalmente, ma convivente “more uxorio” con l’imputato, condannato per reati di mafia, il quale aveva assunto in prima persona gli oneri economici per l’acquisto dei predetti beni ]; [ b ] al valore dello stesso [ che, nella specie, era risultato sproporzionato rispetto al reddito della donna ].

Testo massima n. 1

Il sequestro preventivo e la conseguente confisca dei beni o dei corrispettivi derivanti da acquisti o variazioni patrimoniali non comunicati da parte dei sottoposti a misura di prevenzione non hanno tra i presupposti l’impossibilità da parte del soggetto di giustificare la provenienza dei beni e la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi del soggetto, richiesti invece dalla confisca prevista dall’art. 12-sexies L. n. 356 del 1992.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze