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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7346 del 20 febbraio 2004

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7346 del 20 febbraio 2004

Testo massima n. 1

Nel delitto di cui all’art. 336 c.p. l’atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell’elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l’agente si propone con il suo comportamento. Ne consegue che se l’agente agisce con minaccia e con l’intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell’ufficio, il delitto è consumato sia che l’attività commissiva o l’omissione cui è finalizzata l’azione dell’agente siano state già realizzate sia che ancora debbano esserlo. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto indicato nella minaccia diretta a due agenti della polizia municipale per costringerli ad omettere l’inoltro alla Procura della Repubblica della notitia criminis concernente taluni abusi edilizi, poi risultata già inviata dagli stessi nei giorni precedenti ].

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