14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3316 del 14 marzo 1988
Testo massima n. 1
Il delitto di violenza a pubblico ufficiale non ha come sua obiettività giuridica la tutela della incolumità fisica del pubblico ufficiale, bensì la libertà del medesimo al compimento degli atti del suo ufficio. Integra, pertanto, il delitto de quo qualsiasi comportamento palesemente o intenzionalmente aggressivo, idoneo a generare timore e a limitare la libertà morale del soggetto passivo. [ Nella specie è stato ritenuto delitto di cui all’art. 336 c.p. l’aver sparato un colpo di pistola contro un carabiniere in servizio di controllo, senza colpirlo e senza intenzione di colpirlo, colpo valutato come idoneo a far desistere il milite dal compimento di un atto del suo ufficio ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]