14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 815 del 29 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Ai fini dell’usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l’invalido trasferimento della proprietà, l’
accipiens può possedere il bene animo
domini, ed anzi, proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l’
accipiens e la res tradita fosse sorretto dall’
animus
rem sibi habendi.
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