14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5994 del 13 giugno 1996
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità di cui all’art. 331 c.p. è reato proprio che si qualifica per il soggetto che lo può realizzare [ imprenditore, in senso lato ]; quando manchi tale requisito soggettivo [ titolarità di un’impresa esercente il suddetto servizio ] non è configurabile il reato in questione, bensì quello meno grave previsto dall’art. 340 c.p.
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