14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23024 del 17 maggio 2004
Testo massima n. 1
In tema di corruzione, anche la corruzione in atti giudiziari ‘impropria può integrare il delitto previsto dall’art. 319 ter c.p., giusto il richiamo ivi contenuto agli artt. 318 e 319 c.p., là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto di corruzione in atti giudiziari nella ripetuta dazione di utilità economiche al giudice delegato ai fallimenti — ancorché talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del suo ufficio — da parte di singoli professionisti privati in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di sempre nuovi incarichi di curatori nelle procedure fallimentari e dalla liquidazione di compensi nella massima misura tariffaria ].
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