Cass. pen. n. 28468 del 2 luglio 2013
Testo massima n. 1
L'attenuante prevista dall'art. 311 c.p. è circostanza avente natura oggettiva, per cui la valutazione del danno o del pericolo va riferita al contributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attività complessiva di tutti i partecipi.