Cass. pen. n. 10269 del 19 ottobre 1988
Testo massima n. 1
La causa di non punibilità per il delitto di banda armata, prevista dall'art. 309, n. 2, c.p., è applicabile unicamente allorquando non si sia realizzata la condizione negativa della consumazione di uno dei delitti - scopo per i quali la banda venne formata. Tale condizione ha carattere oggettivo e pertanto impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità pur se il delitto-scopo sia stato commesso da un soggetto diverso da quello che invoca l'esimente ed anche se quest'ultimo abbia tenuto comportamenti positivi, nonché indipendentemente dall'epoca di consumazione del reato-fine rispetto alla partecipazione dal suddetto soggetto alla banda armata.
Testo massima n. 2
Non è configurabile il concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. con la diminuente dell'art. 116 dello stesso codice.