14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14612 del 30 ottobre 1989
Posted at 20:11h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per l’integrazione del reato sussidiario previsto dall’art. 307 c.p. il fatto di dare rifugio o vitto al partecipe dell’associazione o della banda armata richiede, da parte di chi presta tale assistenza, la necessaria consapevolezza dell’attualità e della permanenza dell’associazione o della banda armata.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]