Cass. civ. n. 294 del 13 gennaio 1994
Testo massima n. 1
L'acquirente di un autoveicolo a non domino non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 c.c. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa.