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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4906 del 7 aprile 1989

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4906 del 7 aprile 1989

Testo massima n. 1

Il delitto di cospirazione politica mediante associazione è un reato permanente, formale, di pericolo indiretto per la personalità dello Stato, ossia di pericolo presunto iuris et de iure per il semplice fatto della costituzione di un’associazione organizzata col fine di commettere uno dei reati di cui all’art. 302 c.p. Con esso, come per tutti i delitti di attentato alla personalità dello Stato, il legislatore ha voluto reprimere la formazione di organizzazioni mirate a quel fine anticipandone la punibilità [ da ciò la classificazione fra i reati cosiddetti a soglia anticipata ] prima ancora che esse attuino il loro programma volto a aggredire lo Stato, appunto perché v’è la presunzione di pericolosità sin dal momento del loro sorgere.

Testo massima n. 1

Il delitto previsto dall’art. 305 c.p. [ cospirazione politica mediante associazione ] si distingue da quella prevista dall’art. 304 c.p. [ cospirazione politica mediante accordo ] non solo per il numero minimo delle persone associatesi [ che in quest’ultima fattispecie possono essere anche solo due ], ma soprattutto perché secondo l’art. 304 c.p. è sufficiente il semplice accordo, la sola pattuizione, senza la necessità che si addivenga [ come invece è necessario per la cospirazione politica mediante associazione prevista dall’art. 305 c.p. ] al quid pluris costituito dall’organizzazione ossia dall’insieme di uomini o di mezzi fra loro coordinati e per conseguire attraverso un minimum di ordine, una maggiore efficienza, sì da creare una struttura in grado di operare.

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