14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10711 del 27 luglio 1989
Testo massima n. 1
Nell’ambito della previsione normativa del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione è compresa qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un individuo, sia sorretta dall’uno o dall’altro degli scopi specificamente tipizzati. Né va esclusa l’ipotesi di un terrorismo che non si accompagni a scopi di destabilizzazione dell’ordine costituzionale ovvero di un’eversione che prescinda dalla diffusione del terrore. [ Nella specie la corte ha ritenuto la sussistenza del reato nella condotta dei dirottatori di una nave, non indirizzata a scopi di destabilizzazione dell’ordinamento costituzionale italiano, ma al conseguimento della liberazione dei palestinesi detenuti in Israele ].
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