Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1684 del 14 febbraio 1978

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1684 del 14 febbraio 1978

Testo massima n. 1

L’elemento materiale del delitto previsto dall’art. 285 del c.p. consiste nel compimento di qualsiasi fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso. È, quindi, sufficiente, per l’essenza del reato, che sia posto in essere un tentativo idoneo a produrre l’evento considerato dalla legge.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze