Cass. pen. n. 13466 del 17 dicembre 1980

Testo massima n. 1


Integra il reato di saccheggio il fatto commesso da una pluralità di persone che si impossessa indiscriminatamente di una rilevante quantità di oggetti con azione sorretta da spirito di assoluta prepotenza e non curanza per l'ordine costituito.