14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 39514 del 25 ottobre 2007
Testo massima n. 1
Il reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione previsto dall’art. 262 c.p. ha ad oggetto non solo le notizie coperte dal segreto di Stato, ma anche quelle, diverse dalle prime, che l’autorità competente, in base a valutazioni discrezionali e per la tutela di interessi generali di natura assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato, abbia ritenuto di sottrarre a una conoscenza diffusa e indiscriminata.
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Testo massima n. 1
La rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altra utilità [ circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione ], integra l’ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell’art. 326, e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l’utilizzazione illegittima della notizia si concreti in un’azione diversa dalla mera trasmissione di essa ad estranei all’ufficio ovvero in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell’intraneus pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
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