14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 854 del 6 maggio 1967
Testo massima n. 1
L’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, nel caso di condanna per delitto commesso in stato di ubriachezza abituale, non è subordinata all’accertamento nel soggetto della qualità di persona socialmente pericolosa. A norma degli artt. 204-221 c.p. la pericolosità in tal caso è presunta e la misura di sicurezza detentiva consegue di diritto alla riportata condanna, salvo che il giudice – qualora sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo inferiore a tre anni – non ritenga di sostituirla con la libertà vigilata.
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