Cass. pen. n. 854 del 6 maggio 1967

Testo massima n. 1


L'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, nel caso di condanna per delitto commesso in stato di ubriachezza abituale, non è subordinata all'accertamento nel soggetto della qualità di persona socialmente pericolosa. A norma degli artt. 204-221 c.p. la pericolosità in tal caso è presunta e la misura di sicurezza detentiva consegue di diritto alla riportata condanna, salvo che il giudice - qualora sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo inferiore a tre anni - non ritenga di sostituirla con la libertà vigilata.