14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 331 del 28 febbraio 1966
Testo massima n. 1
Secondo il sistema stabilito dal legislatore nell’art. 220 c.p. in caso di concorso della pena e della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, la regola è che l’esecuzione della misura di sicurezza segue l’esecuzione della pena. Soltanto in via di eccezione, il giudice, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità psichica del condannato, può dare la precedenza al ricovero in casa di cura. Discende da ciò innanzi tutto che l’obbligo della motivazione sussiste soltanto quando il giudice, allontanandosi dalla regola, intenda adottare il sistema eccezionale, e poi che, comunque, la valutazione fatta dal giudice circa l’opportunità o meno che il ricovero in una casa di cura e di custodia venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine l’esecuzione della pena detentiva, essendo in relazione all’esercizio di una facoltà della legge attribuita al giudice di merito, è sottratta al sindacato della Corte di cassazione.
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