14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 992 del 10 giugno 1968
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 220 c.p. non deroga a quella contenuta nell’art. 210 stesso codice. Infatti, mentre tale norma fa parte delle disposizioni di carattere generale relative a tutte le misure di sicurezza personali, stabilendo gli effetti che hanno su di esse l’estinzione del reato e l’estinzione della pena, l’art. 220 c.p. fa parte delle disposizioni speciali e detta norme di mera esecuzione relative alla misura di sicurezza di cui trattasi; norme le quali vanno, quindi, applicate sul presupposto di principio della norma dell’art. 210 c.p.
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