14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1590 del 24 giugno 1969
Testo massima n. 1
La norma contenuta nell’art. 219, comma quarto, c.p., secondo cui, quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva, è dettata specificamente per i casi di imputati dichiarati delinquenti abituali o professionali e al tempo stesso riconosciuti affetti da vizio parziale di mente, e risponde alla finalità di soddisfare le esigenze di cura del reo. In tali casi, pertanto, il giudice non può, senza violare lo spirito della norma, avvalersi della facoltà di non applicare la misura del ricovero in casa di cura per disporre l’assegnazione del condannato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
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