14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2744 del 30 luglio 1986
Testo massima n. 1
In tema di applicazione dell’indulto, il condono parziale della pena irrogata non consente la revoca della misura di sicurezza già applicata, in quanto il disposto dell’art. 210, secondo comma, cod. pen. si riferisce alle cause di estinzione totale della pena prevista dagli artt. 171, 172, 173 e 174, cod. pen., tra le quali non rientra l’espiazione della stessa. [ Nella specie l’imputato, condannato a quattro anni di reclusione di cui due già espiati e due condonati, sosteneva che, essendosi estinta la pena, doveva essere disposta «di diritto» la revoca della misura di sicurezza inflittagli ].
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