14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5556 del 17 gennaio 1995
Posted at 20:12h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’esclusione dell’applicazione delle misure di sicurezza in conseguenza dell’estinzione della pena postula che la pena stessa sia estinta nella sua totalità e non soltanto in parte. [ Fattispecie in tema di indulto relativo soltanto ad una parte della pena inflitta ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]