Cass. pen. n. 2869 del 9 settembre 1992
Testo massima n. 1
Il magistrato di sorveglianza, nel disporre un'unica misura di sicurezza nei confronti di persona a carico della quale siano state ordinate varie misure di sicurezza per effetto di condanne penali, è tenuto ad accertare la persistenza ed il grado della pericolosità sociale dell'interessato riferiti al momento dell'applicazione della misura; la relativa valutazione è precipuamente ancorata alla natura e rilevanza dei delitti perpetrati, cui deve aggiungersi una sfavorevole prognosi — desunta a norma delle disposizioni contenute negli artt. 133 e 203 c.p. — in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati.