14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13039 del 7 aprile 2005
Testo massima n. 1
Il disposto dell’art. 200, comma primo, c.p. — secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione — deve essere interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, è possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto. Conseguentemente, nel procedimento di prevenzione iniziato prima dell’entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 — che consente la confisca dei beni provenienti da attività di usura — è consentita l’applicazione e l’esecuzione di una misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di soggetti indiziati del reato di usura.
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