14 Mag Corte costituzionale sentenza n. 98 del 6 aprile 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
È costituzionalmente illegittimo l’art. 188, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo penale; è illegittimo costituzionalmente l’art. 273, primo periodo, del R.D. n. 2701/1865, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole «in istato di insolvibilità» e l’art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole «l’insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale.
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