14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34380 del 20 settembre 2011
Testo massima n. 1
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 c.p. è fondato sul principio dell'”emenda”, e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 c.p..
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