Cass. pen. n. 1600 del 29 luglio 1997
Testo massima n. 1
A norma degli artt. 28 e 29 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la sospensione del processo è finalizzata all'estinzione del reato, che viene dichiarata soltanto a seguito dell'esito positivo del periodo di prova, al quale deve essere sottoposto il minore, valutato sulla base del comportamento da lui tenuto e dell'evoluzione della sua personalità. La ratio della norma va individuata nell'esigenza di dare al giudice il potere di valutare in concreto la possibilità di rieducazione e inserimento del minore nella vita sociale, con una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all'improcedibilità per irrilevanza del fatto, e con l'attribuzione di una discrezionalità molto ampia, non circoscritta nei limiti di cui all'art. 169 c.p. e dell'art. 27 del citato D.P.R. Il beneficio prescinde infatti, dai precedenti penali e giudiziari, ostativi all'applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuità del reato e dall'occasionalità del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia d'improcedibilità irrilevanza del fatto, postulando soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto.