Cass. pen. n. 4000 del 20 marzo 1989
Testo massima n. 1
La reiterazione della concessione del perdono giudiziale è consentito, ricorrendone le condizioni, rispetto ai reati commessi in epoca anteriore alla sentenza con la quale è già stato concesso il beneficio, senza che sia necessario accertare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tra quei reati e quelli oggetto di detta sentenza.