Cass. pen. n. 37454 del 14 ottobre 2005

Testo massima n. 1


In forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 108 del 1973 e 154 del 1976, la reiterazione della concessione del perdono giudiziale è consentita, ricorrendone le condizioni, rispetto ai reati commessi in epoca anteriore alla sentenza con la quale è già stato concesso il beneficio, senza che sia necessario accertare la sussistenza della unicità del disegno criminoso tra quei reati e quelli oggetto di detta sentenza, ma non anche in relazione ai reati commessi successivamente.

Normativa correlata