Corte costituzionale n. 154 del 7 luglio 1976

Testo massima n. 1


È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 Cost. — l'art. 169 comma quarto c.p. nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio.

Normativa correlata