Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12861 del 6 aprile 2005

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12861 del 6 aprile 2005

Testo massima n. 1

In tema di querela, l’omessa comparizione del querelante — nonostante l’avviso previamente notificatogli con l’avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela — all’udienza dinanzi al giudice di pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all’art. 152 c.p., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell’intento di remissione dell’istanza punitiva; d’altro canto, il querelante non ha l’obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze